PARITÀ DI TRATTAMENTO

Uguali in tutto e per tutto: mansioni, orari, carichi di lavoro. Due lavoratrici "gemelle" che rappresentano un'altra, ingiusta, disparità da correggere. A un primo sguardo, infatti, le due protagoniste del nuovo video sembrano uguali in tutto e per tutto. Dal percorso formativo che le porta a varcare la soglia del mondo del lavoro fino all?assegnazione di qualifiche e mansioni. Identiche, dicevamo, ma fino ad un certo punto. Quando si tratta di ricevere il premio di risultato? Per una - quella assunta direttamente dall'azienda - sono gioie, mentre per l'altra - assunta tramite agenzia - possono essere dolori.
Uguali in tutto e per tutto: mansioni, orari, carichi di lavoro. Due lavoratori "gemelli", ad un primo sguardo. Ma dalle sorti molto differenti in busta paga. Tutta la vita insieme, stesse esperienze e stesso lavoro. Ma al momento di entrare nel mondo del lavoro, i due entrano da due porte differenti: uno assunto direttamente dall'azienda e l'altro assunto da una agenzia per il lavoro. E' stata lanciata mercoledì 6 aprile a Roma durante la prima Assemblea generale NIdiL la campagna sulla "Parità di trattamento".
Cos'è la Parità di trattamento
La parità di trattamento retributivo è un diritto di ogni lavoratore somministrato. Vuol dire che se un lavoratore assunto da un'Agenzia per il lavoro fa lo stesso lavoro di un lavoratore assunto direttamente dall'azienda utilizzatrice ha diritto a ricevere lo stesso trattamento retributivo. E' un diritto previsto dalla direttiva europea 104/2008, dalla legge tramite il D.lgs 81/2015 e dal C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di somministrazione lavoro del 2014.
Direttiva europea 104/2008 art. 5 comma 1
Per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro.
D.lgs 81/2015 art. 35 comma 1
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
C.C.N.L. per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro Art. 30 comma 1
Al lavoratore è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati al corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata.
Qual'è il contratto nazionale che si applica al mio lavoro?
Il rapporto di lavoro in somministrazione prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, l'agenzia per il lavoro e l'azienda utilizzatrice. Siccome ogni azienda utilizzatrice applica un C.C.N.L. riferito al settore in cui opera (commercio, metalmeccanico, telecomunicazioni, ecc..) al rapporto in somministrazione si deve applicare il C.C.N.L. della somministrazione e il C.C.N.L. dell'utilizzatore (in particolar modo gli elementi retributivi). Se poi all'interno dell'azienda dell'utilizzatore c'è un accordo di secondo livello (che migliora le previsione del contratto nazionale) ai lavoratori in somministrazione si dovrà applicare anche quello.
Faccio il cassiere in un grande supermercato, come devo essere inquadrato?
L'inquadramento dipende dalle mansioni effettivamente svolte all'interno dell'azienda utilizzatrice e deve corrispondere a quanto stabilito dal C.C.N.L. dell'utilizzatore e da eventuali accordi di secondo livello. In linea generale il lavoratore somministrato deve avere lo stesso livello di inquadramento del dipendente direttamente assunto dall'azienda utilizzatrice che svolge le stesse mansioni.
Lavoro in somministrazione ho diritto alle ferie?
Le ferie sono un diritto riconosciuto per legge a tutti i lavoratori dipendenti, quindi anche ai lavoratori somministrati. Si maturano in base alle ore lavorate prendendo a riferimento i giorni o le ore stabiliti dal C.C.N.L. dell'utilizzatore.
Ho lavorato 10 giorni con contratto di somministrazione, mi spetta la tredicesima mensilità?
Come condizione di miglior favore la tredicesima mensilità si matura in base alle ore lavorate e non in base alle giornate lavorate come avviene per la maggior parte dei rapporti di lavoro subordinati. Stesso discorso vale per eventuali altre mensilità aggiuntive previste dal C.C.N.L. dell'utilizzatore o da eventuali accordi aziendali di secondo livello.
Sto lavorando da diverso tempo presso lo stesso utilizzatore, un mio collega assunto direttamente mi ha detto che dovrei avere lo scatto di anzianità.
Gli scatti sono riconosciuti anche ai lavoratori in somministrazione. I periodi di maturazione, ovvero i mesi di lavoro che occorrono per avere lo scatto, sono stabiliti dal C.C.N.L. dell'utilizzatore. Per fare il calcolo dei mesi di lavoro si prendono a riferimento tutti i periodi lavorati presso lo stesso utilizzatore anche se tra un contratto e l'altro ci sono state interruzioni, purché inferiori a 16 giorni.
Nella azienda utilizzatrice presso la quale lavoro hanno dato ai lavoratori assunti direttamente un premio. Spetta anche a me?
In C.C.N.L. della somministrazione prevede che il premio deve essere pagato anche ai lavoratori somministrati in base a quanti mesi si è effettivamente lavorato presso l'azienda utilizzatrice.
Per segnalazioni, richieste o informazioni: paritrattamento@nidil.cgil.it



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