FP E NIDIL CGIL: SICUREZZA SUL LAVORO E REDDITO PER TUTTI
Sono quasi 7mila i lavoratori e le lavoratrici in
somministrazione che lavorano nel SSN (su un totale di 11mila in tutta la PA) e che sono circa 20mila i
collaboratori e gli autonomi che operano nella PA, oltre a tutti coloro che lavorano in Sanità privata e nel
Terzo Settore.
Nell’affrontare l'emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, a partire dai confronti attivi sfociati nei protocolli
firmati con il Ministero della salute e con le associazioni datoriali, e dai confronti attivi tra Regioni e singole
strutture/imprese, riteniamo di dover dare alcune indicazioni in merito alle tutele delle lavoratrici e dei
lavoratori atipici in somministrazione, in collaborazione e autonomi.
SALUTE E SICUREZZA
Sia sul fronte degli obblighi tra i contraenti che delle responsabilità , ricordiamo che la Salute e Sicurezza è
responsabilità dell'azienda “utilizzatrice" (sia essa pubblica che privata) fornire tutta la formazione,
l’informazione e l’addestramento sull’utilizzo dei DPI, oltre che i DPI stessi. È giusto, in questo momento
delicato, rivendicare tutte le indispensabili protezioni e tutte le misure per la Salute e Sicurezza nel lavoro,
senza distinzione riguardo alla tipologia contrattuale di chi opera in una determinata struttura o servizio.
Di conseguenza, consapevoli delle difficoltà ad oggi riscontrate in molti settori e con particolare riferimento
a situazioni di drammaticità , nella Sanità pubblica, privata e alle RSA, le disposizioni di sicurezza e i
dispositivi di protezione devono essere esigibili per tutti, a prescindere dal rapporto di lavoro. Sarebbe
inaccettabile che in questa situazione drammatica le persone più esposte al ricatto lavorativo perché
precarie, fossero messe in situazioni di rischio più elevato di quello che il lavoro per sua natura comporta.
Stessa valutazione va fatta per tutte e tutti coloro che, con rapporto di lavoro autonomo, occasionale o
continuativo, operano all’interno delle strutture e dei servizi interessati.
Vanno approfondite e risolte le problematiche legate alle lavoratrici e lavoratori autonomi che operano in
Sanità anche in merito al riconoscimento dell'eventuale malattia e infortunio legati al Covid19.
PARITÀ DI TRATTAMENTO
Segnaliamo che, in merito al principio legislativo della parità di trattamento previsto per i somministrati
presenti nei settori organizzati da FP, si registrano molte problematiche operative e interpretative, in alcuni
casi parallele alla ricerca di soluzioni che attengono alle imprese e/o cooperative del perimetro di
rappresentanza della FP.
Infine, riteniamo utile riepilogare qui i principi, contenuti nel D.lgs 81/2015 e nelle norme che sono state
emanate in questo periodo, a partire dal DL 18/20, che regolano la parità di trattamento del lavoro in
somministrazione nei settori in cui viene utilizzato, i trattamenti salariali integrativi e, in generale, il sistema
di istituti di protezione sociale che si sono attivati, il tutto anche con l’obiettivo di uniformare, sotto il profilo
rivendicativo, le nostre richieste.
Con la premessa che la somministrazione è regolata dal D.lgs 81/2015 che prevede parità di trattamento
complessiva con i dipendenti dell’utilizzatore e che per il settore è previsto il trattamento di integrazione
salariale che eroga le stesse prestazioni della cassa integrazione in caso di apertura di un ammortizzatore
sociale da parte dell’utilizzatore, gli obiettivi comuni di FP e NIdiL sono:
- Parità di trattamento per gli operatori sanitari somministrati, autonomi e collaboratori, in merito al
riconoscimento del bonus di 1.000 euro per servizi di baby-sitting previsto da art.25 D.I. 17 marzo
2020 n 18. A tale proposito, le Federazioni nazionali hanno presentato, tra gli altri, emendamenti
tendenti a superare l’erogazione del bonus collegata solo ad alcune qualifiche e alla sua estensione
in termini di beneficiari.
- Parità di trattamento per i lavoratori direttamente somministrati nelle pubbliche amministrazioni:
applicazione dell’art. 87 D.I. 17 marzo 2020 n. 18 che prevede corresponsione piena dello stipendio
in caso sia impossibile l'applicazione dello smartworking nei settori chiusi dai decreti.
- Parità di trattamento per i lavoratori somministrati nelle imprese e/o cooperative rientranti nel
perimetro definito dall'art. 48 D.I. 17 marzo 2020, sia nel caso di richiesta di ammortizzatori sociali
sia nel caso in cui si attivassero le procedure di confronto e le conseguenti intese attraverso il
pagamento da parte della PA dei servizi sospesi per ordinanza e la totale o parziale riconversione
degli stessi. In tali casi, qualora le imprese ricevessero i pagamenti dalle pubbliche amministrazioni,
non dovrebbe essere aperta procedura di integrazione salariale; viceversa, a fronte di apertura di
FIS, anche i somministrati rientreranno nella copertura dei propri ammortizzatori sociali. Le
categorie lavoreranno per applicare in senso estensivo le disposizioni dell'art 48 garantendo di
conseguenza gli stipendi pieni alle lavoratrici e ai lavoratori.
Ricordiamo che per i somministrati è previsto un sostegno aggiuntivo fino a 1.000 euro in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, anche a termine, e che per autonomi e collaboratori sono previste
indennità specifiche in caso di perdita del lavoro.
La struttura territoriale NIdiL CGIL Frosinone Latina offre assistenza e
informazioni anche per l’inoltro delle domande.
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