CGIL, REGOLAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TRAMITE PIATTAFORMA "GIG ECONOMY"


Come hanno scritto in un recente rapporto presentato a Rennes i Professori Umberto Carabelli e Carla Spinelli le piattaforme digitali sono una forma, o modello, di architettura hardware/software che dà vita ad un ambiente integrato funzionale al perseguimento di obiettivi differenziati di utilità: dalla informazione e comunicazione alla formazione, dalla commercializzazione alla produzione di beni o servizi, e così via. La loro diffusione come nuovi strumenti di organizzazione della produzione di beni e servizi è ormai un fatto universalmente riconosciuto.

Grazie alle nuove tecnologie, la subordinazione si manifesterà in modi diversi dal passato, poiché la diffusione del lavoro cognitivo implicherà in generale un accrescimento degli spazi di autonomia operativa e decisionale. È, inoltre, assai probabile che l’impresa fortemente digitalizzata possa servirsi, in modo ampio e relativamente stabile anche di lavoro autonomo. Può crescere significativamente la quota di lavoratori precari di qualsivoglia tipo occupati in modo saltuario, occasionale e non coordinato, dall’impresa, così manifestandosi un’ulteriore acuta destrutturazione delle forme di occupazione dell’impresa.


Come Cgil da tempo affrontiamo le tematiche delle Lavoratrici e dei Lavoratori della GIG ECONOMY - un'esempio è la Carta dei Diritti dei Lavoratori- non può che essere pertanto condivisibile ogni intervento legislativo e contrattuale che possa far sì che la cosiddetta ‘ economia dei lavoretti ‘ non sia più luogo di sfruttamento e di impoverimento delle condizioni di lavoro , ma sistema in grado di coniugare flessibilità del servizio e nuove modalità di consumo con il lavoro tutelato e dignitoso.

Occorre far riferimento ai CCNL - sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil - che può garantire a questi lavoratori, oltre al trattamento economico complessivo, tutte le tutele normative, assistenziali e previdenziali necessarie a dare dignità a coloro che sono occupati in questo comparto, anche attraverso soluzioni di carattere mutualistico.

Per quanto concerne le specificità dei lavoratori in questione riteniamo che comunque debbano essere affrontate i seguenti aspetti:
  • gli “algoritmi decisionali” e le loro modalità di funzionamento e applicazione devono essere oggetto di possibilità di intervento e analisi della contrattazione collettiva e soggetti a un periodo, stabilito come congruo dalla stessa contrattazione, di sperimentazione;
  • abolizione del sistema di ranking e coinvolgimento delle RSU/RSA in caso di applicazione di differenti strumenti di valutazione dell’attività che possono incidere sulla qualità e quantità della prestazione;
  • diritto alla disconnessione;
  • previsione di una copertura assicurativa integrativa a carico delle aziende per la copertura di eventuali danni a terzi che si dovessero verificare nell’ambito dell’attività;
  • istituzione di convenzioni volte ad agevolare la manutenzione dei mezzi utilizzati dai riders;
  • estensione a questi lavoratori delle norme di legge per il diritto alla rappresentanza sindacale, all’associazionismo, alla protesta e sciopero e alla non discriminazione;
  • diritto alla privacy. 
Resta inteso che, in presenza di lavoratori a cui per esplicita loro volontà non possa essere applicato il contratto di lavoro subordinato, dovranno essere comunque definite tutele assimilabili a quelle del lavoro subordinato. Ciò vale in particolare per: trattamento economico complessivo,individuato in applicazione dei CCNL, orario massimo giornaliero riposi, ferie, malattia, maternità, indennità relative alla tipicità della prestazione, copertura Inail, indennità di disponibilità,formazione.

Pertanto le risoluzioni che impegnano il Governo a riconvocare immediatamente il tavolo e a individuare una proposta che permetta di fare avanzamenti significativi verso il riconoscimento di diritti per questi lavoratori sono condivisibili, così come sarebbe condivisibile un intervento legislativo che consolidi il vincolo della applicazione della disciplina della subordinazione a lavoratori con le caratteristiche sopra riportate.

Meno convincente, dal nostro punto di vista l’idea che si debba normare una condizione ad hoc per questa tipologia di lavoratori , sia per evitare l’eccessiva specificità delle condizioni, che sarebbe poi facilmente eludibile, sia perché i rider sono epifenomeno di un lavoro diffuso e crescente che, pur nel carattere della discontinuità e della erogazione della prestazione tramite dispositivo digitale esprime lo stesso bisogno di tutele del lavoro tradizionale.

Infine , volendo attuare un intervento legislativo che determini l’allargamento di alcune tutele a carattere universale ( coperture Inps, Inail …) il legislatore dovrebbe ragionare sulla assenza teatrale di diritti per il lavoro autonomo occasionale, che pure sta diventando la formula più utilizzata dalle imprese che preferiscono un alto turn over all’obbligo di tutele maggiori. Anche in questo caso si potrebbe proporre, nel modello di impresa, l’obbligo a un utilizzo contingentato di tale possibilità.

CONSULTA IL COMUNICATO COMPLETO
Share: