LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Cos'è la somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro è definito dalla legge (d.lgs 81/2015) il contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un soggetto autorizzato (agenzia per il lavoro) mette a disposizione di un utilizzatore (azienda) uno o più suoi lavoratori dipendenti.
Nella somministrazione dunque sono coinvolti tre soggetti:
  • il somministratore, agenzia autorizzata dal Ministero del Lavoro
  • l'utilizzatoreun'impresa pubblica o privata;
  • il lavoratore, assunto dal somministratorema che svolge il suo lavoro presso l'utilizzatore.
I lavoratori in somministrazione per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto il controllo dell'azienda che li utilizza.
Tra i tre soggetti sopra elencati vengono stipulati due diversi contratti:
  1. il contratto commerciale di somministrazione, concluso tra l'agenzia per il lavoro e l'impresa utilizzatrice che può essere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato;
  2. il contratto di lavoro, concluso tra l'agenzia per il lavoro e il lavoratore, che può essere anch'esso a tempo indeterminato oppure a tempo determinato.
 La somministrazione è regolata da norme e contratti:
  1. dalla legge, in particolare il d.lgs 81/2015 ed il d.lgs 276/2003;
  2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle agenzie per il lavoro;
  3. dai contratti collettivi (CCNL) applicati dalle aziende utilizzatrici.

Quando è ammessa la somministrazione di lavoro
Prima dell'entrata in vigore della recente riforma del lavoro (cosidetto Jobs act) la legge prevedeva alcune limitazioni all'utilizzo della somministrazione. In particolare, la lagge individuava i settori ed i motivi nei quali e per cui era possibile utilizzare la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
La legislazione invece (d.lgs 81/2015) non prevede quasi nessun limite alla stipula di contratti di somministrazione.
Unico limite è quello numerico; in caso di somministrazione a tempo indeterminato il numero dei lavoratori somministrati non può essere eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'azienda utilizzatrice. In caso di somministrazione a tempo determinato il limite numerico è stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicati dalle aziende utilizzatrici.

Quando è vietata la somministrazione di lavoro
Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
  1. per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  2. nelle aziende che negli ultimi sei mesi hanno ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, tranne nei casi il contratto di somministrazione sia concluso per la sostituzione di lavoratori assenti oppure abbia durata non superiore a tre mesi.
  3. nelle aziende in cui siano in atto interventi di cassa integrazione guadagni per lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
  4. qualora l'impresa non abbia effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Parità di trattamento
Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello dell'azienda utilizzatrice.



Share: