ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI E ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE (ANF)


Assegno temporaneo per figli minori e assegno per nucleo familiare (ANF). Verso l’assegno unico e universale

Dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 è possibile fare richiesta per l’Assegno Temporaneo per i figli minori, una misura introdotta con il decreto legge n.79 dell’8 giugno 2021 che si va ad affiancare all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) con cui non è compatibile o cumulabile.

Nonostante ci siano ancora alcune criticità, si tratta di un primo importante risultato nella direzione che la CGIL sostiene da tempo rispetto alla necessità di uno strumento di welfare unico e universale che sostenga i bisogni di sviluppo e crescita dei figli, a prescindere dalla condizione dei genitori.

Novità su Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

Riguardo all’ANF, la normativa ha previsto una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. La maggiorazione è riconosciuta ai figli minori, maggiorenni inabili a un proficuo lavoro, con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

Chi può richiedere l’ANF

L’ANF può essere richiesto da lavoratrici e lavoratori: dipendenti, iscritti alla Gestione Separata Inps, agricoli, domestici e domestici somministrati, di ditte cessate, fallite e inadempienti, in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione come NASpI o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, assistiti da assicurazione TBC, titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

L’Assegno Temporaneo per figli minori

L’Assegno Temporaneo allarga la platea dei percettori includendo, ora, anche figli e figlie minori di autonomi e incapienti (compresi disoccupati/e, collaboratori occasionali e sportivi) e utilizza solo l’ISEE come strumento di misurazione della situazione economica. In particolare, è richiesto un ISEE inferiore a 50mila euro.

Chi può fare la domanda

L’assegno spetta, quindi, ai nuclei familiari con figli minori a carico (inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo) che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF): lavoratrici e lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo, nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Importo dell’assegno temporaneo

Riguardo all’importo, l’assegno temporaneo viene erogato in base al numero dei figli, se sono tre viene maggiorato del 30%. Inoltre, la cifra varia in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE: fino a 7.000 euro spetta in misura piena (167,5 euro), poi, progressivamente, con ISEE alla soglia massima di 50.000 euro arriva a zero. Inoltre, gli importi dell’assegno sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità, così come classificata ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).

FAQ | Domande e risposte [in aggiornamento]
  • Come posso inoltrare la domanda per l’assegno temporaneo? Per verificare i requisiti, calcolare l’ISEE, valutare la misura più adatta e inoltrare la domanda puoi contattare la sede NIdiL CGIL più vicina o il patronato INCA CGIL più vicino. La domanda può essere inoltrata anche attraverso il portale web dell’INPS o il Contact Center integrato dell’Istituto.
  • L’Assegno temporaneo per i figli minori è compatibile con il Reddito di Cittadinanza (RdC)? Si, l’assegno è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, in questo caso non è necessario inoltrare la domanda, l’erogazione avviene in modo automatico, l’importo viene calcolato sottraendo da quello teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.
  • In caso di genitori separati a chi spetta l’Assegno temporaneo? Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 54/2006, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore). A tal fine, l’altro genitore dovrà procedere al completamento della domanda per indicare l’opzione scelta.
  • Se presento la domanda ad agosto perdo la mensilità di luglio? No, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.


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